<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Consulenza Fiscale Archives - Gianni Puccia</title>
	<atom:link href="https://www.giannipuccia.it/category/consulenza-fiscale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giannipuccia.it/category/consulenza-fiscale/</link>
	<description>Commercialista e Revisore Legale</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 May 2020 17:05:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.5</generator>

<image>
	<url>https://www.giannipuccia.it/wp-content/uploads/2019/04/cropped-studio-migliore-favicon-32x32.png</url>
	<title>Consulenza Fiscale Archives - Gianni Puccia</title>
	<link>https://www.giannipuccia.it/category/consulenza-fiscale/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Contributo a fondo perduto              Prime indicazioni</title>
		<link>https://www.giannipuccia.it/contributo-a-fondo-perduto-prime-indicazioni/</link>
					<comments>https://www.giannipuccia.it/contributo-a-fondo-perduto-prime-indicazioni/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gianni Puccia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2020 17:02:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consulenza Fiscale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giannipuccia.it/?p=1257</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il Decreto Rilancio n.34/2020 ha introdotto, all&#8217;articolo 25 comma 1, un contributo a fondo perduto in misura variabile (dal 10 al 20 per cento) a seconda del volume d&#8217;affari anno 2019 a favore di quelle imprese che abbiano subito una riduzione di fatturato non inferiore al 33 per cento. La misura presenta notevoli limiti che [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.giannipuccia.it/contributo-a-fondo-perduto-prime-indicazioni/">Contributo a fondo perduto              Prime indicazioni</a> appeared first on <a href="https://www.giannipuccia.it">Gianni Puccia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p></p>



<p>Il Decreto Rilancio n.34/2020 ha introdotto, all&#8217;<strong>articolo 25</strong> comma 1, un contributo a fondo perduto in misura variabile (dal 10 al 20 per cento) a seconda del volume d&#8217;affari anno 2019 a favore di quelle imprese che abbiano subito una riduzione di fatturato non inferiore al 33 per cento. </p>



<p>La misura presenta notevoli limiti che solo gli emendamenti possono superare. Primo tra tutti il valore cui applicare la percentuale di fondo perduto spettante. </p>



<p>Il Decreto, infatti, prevede un contributo in misura variabile legato alla riduzione del volume d&#8217;affari nel mese di aprile 2020 rispetto al medesimo mese dell&#8217;anno precedente.</p>



<h4 class="wp-block-heading">Requisiti soggettivi per fruire del contributo a fondo perduto</h4>



<p>Il contributo a fondo perduto è riconosciuto a favore dei soggetti con ricavi inferiori a euro 5.000.000 nell&#8217;anno 2019 che esercitano:</p>



<ol><li>attività di impresa;</li><li>attività di lavoro autonomo;</li><li>attività agricole.</li></ol>



<p>Risultano pertanto esclusi dall&#8217;agevolazione per incompatibilità:</p>



<ul><li>i soggetti che abbiano cessato l&#8217;attività;</li><li>i liberi professionisti titolari di partita iva e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata (art. 27 D.L. 18/2020);</li><li>i lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo (art. 38 D.L. 18/2020);</li><li>i liberi professionisti ordinistici.</li></ul>



<h4 class="wp-block-heading">Requisiti oggettivi per fruire del contributo a fondo perduto</h4>



<p>Come già detto in precedenza, possono accedere al contributo tutti i soggetti di cui sopra con <strong>i) </strong>ricavi ai sensi dell&#8217;art. 85 del TUIR inferiori nel 2019 a euro 5.000.000 e <strong>ii) </strong>che dimostrino una riduzione di fatturato superiore al 33 per cento tra aprile 2020 e aprile 2019.</p>



<h4 class="wp-block-heading">Misura del contributo</h4>



<p>Il comma 5 dell&#8217;art. 25 stabilisce le misure dell&#8217;agevolazione. </p>



<p>In particolare, il contributo è determinato applicando una percentuale alla <em>differenza tra ammontare di fatturato del mese di aprile 2020 e ammontare di fatturato del mese di aprile 2019.</em></p>



<p>Tale misura è pari a) al<strong> 20 per cento</strong> per soggetti con ricavi (nel 2019) non superiori a euro 400.000; b) al <strong>15 per cento</strong> per soggetti con ricavi superiori a euro 400.000 ed inferiori a 1.000.000; c) al <strong>10 per cento</strong> per soggetti con ricavi superiori a 1.000.000 fino a euro 5.000.000.</p>



<p>Sotto riporto un semplice esempio numerico.</p>



<p><strong>Caso 1.</strong></p>



<p>Impresa commerciale   (ok con comma 1)</p>



<p>Ricavi 2019 euro 1.780.000  (ok con comma 3)</p>



<p>Fatturato Aprile 2019  euro 290.000</p>



<p>Fatturato Aprile 2020 euro  250.000</p>



<p>Riduzione = 290.000 &#8211; 250.000 = euro 40.000</p>



<p>in percentuale 40.000/290.000 = 14% (non può accedere)</p>



<p>No contributo a fondo perduto per mancato rispetto della condizione di cui al comma 4 (riduzione non inferiore al 33 per cento).</p>



<p><strong>Caso 2.</strong></p>



<p>Impresa commerciale   (ok con comma 1)</p>



<p>Ricavi 2019 euro 380.000  (ok con comma 3)</p>



<p>Fatturato Aprile 2019  euro 80.000</p>



<p>Fatturato Aprile 2020 euro  25.000</p>



<p>Riduzione = 80.000 &#8211; 25.000 = euro 55.000</p>



<p>in percentuale 55.000/80.000 = 69% (ok con comma 4)</p>



<p>Si contributo a fondo perduto con applicazione aliquota del 20 per cento.</p>



<p>Importo del contributo = 55.000 * 20% = euro 11.000.</p>



<ul><li></li></ul>
<p>The post <a href="https://www.giannipuccia.it/contributo-a-fondo-perduto-prime-indicazioni/">Contributo a fondo perduto              Prime indicazioni</a> appeared first on <a href="https://www.giannipuccia.it">Gianni Puccia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.giannipuccia.it/contributo-a-fondo-perduto-prime-indicazioni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Superbonus del 110% a quali condizioni?</title>
		<link>https://www.giannipuccia.it/superbonus-del-110-a-quali-condizioni/</link>
					<comments>https://www.giannipuccia.it/superbonus-del-110-a-quali-condizioni/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gianni Puccia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2020 16:51:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consulenza Fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza agevolata - incentivi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giannipuccia.it/?p=1249</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;articolo 119 del D.L. 34/2020 ha previsto un superbonus del 110% per gli interventi di efficentamento energetico, elevandone la soglia dal 65% ma prevedendo delle restrizioni a) in ordine alla tipologia di interventi superagevolabili, b) alla tipologia delle unità immobiliari e c) alla natura del percettore. Ovviamente tutto ciò che non rientra nell&#8217;ambito applicativo della [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.giannipuccia.it/superbonus-del-110-a-quali-condizioni/">Superbonus del 110% a quali condizioni?</a> appeared first on <a href="https://www.giannipuccia.it">Gianni Puccia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-text-align-left">L&#8217;articolo 119 del D.L. 34/2020 ha previsto un <strong>superbonus del 110%</strong> per gli interventi di efficentamento energetico, elevandone la soglia dal 65% ma prevedendo delle restrizioni a) in ordine alla tipologia di interventi superagevolabili, b) alla tipologia delle unità immobiliari e c) alla natura del percettore.</p>



<p>Ovviamente tutto ciò che non rientra nell&#8217;ambito applicativo della nuova norma, continua a beneficiare delle &#8220;vecchie&#8221; detrazioni al 65 o al 50 per cento a seconda dei casi.</p>



<p>A mio parere, l&#8217;intervento in questione potrebbe favorire la ripresa per le imprese comparto edile (già peraltro molto avvantaggiato dagli ultimi bonus casa) e di tutto il circuito commerciale e di piccoli artigiani che attorno ad esso ruotano, a condizione che tale bonus sia convertito il liquidità immediata dagli intermediari finanziari.</p>



<h4 class="wp-block-heading">Oggetto dell&#8217;agevolazione</h4>



<p>La detrazione del 110% spetta per i seguenti interventi:</p>



<ol><li>isolamento termico delle <strong>superfici opache verticali (cappotto) e orizzontali</strong> (pavimentazioni) con una incidenza superiore del 25% della superficie complessiva lorda dell&#8217;edificio;</li><li>sostituzione di <strong>impianti di climatizzazione invernale</strong> in parti comuni di edifici esistenti con impianti centralizzati peri il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A;</li><li>sostituzione di <strong>impianti di climatizzazione invernale</strong> in edifici unifamiliari  con impianti centralizzati peri il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi impianti geotermici, ibridi, anche abbinati all&#8217;installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo;</li><li><strong>lavori antisismici</strong>;</li><li>installazione di <strong>colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici</strong>.</li></ol>



<p class="has-text-align-left">Questi interventi (dal 1 al 4) si definiscono &#8220;<strong>trainanti</strong>&#8221; in quanto abbinando <strong>congiuntamente </strong>ad uno di essi un lavoro &#8220;classico&#8221; di riqualificazione energetica (sostituzione di finestre e infissi, impianti fotovoltaici ecc. di cui all&#8217;art. 14 D.L. 63 del 2013), il secondo intervento beneficerà della maggiore detrazione dell&#8217;intervento principale (trainante).</p>



<p>Quindi attenzione. Non solo fotovoltaico. Non solo rifacimento del tetto. Ma deve sempre trattarsi di lavori in aggiunta al trainante.</p>



<h4 class="wp-block-heading">A chi spetta e per quali immobili</h4>



<p>Il nuovo superbonus spetta a tutti i soggetti persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, per le spese rimaste a carico per ogni tipologia di immobile abitativo <strong>principale</strong>.</p>



<p>Il D.L. prevede la possibilità di beneficiare delle detrazioni anche per interventi effettuati su seconde abitazioni, a condizione che si tratti di <strong>unità abitative in condominio</strong> o di <strong>abitazioni</strong>, anche in ville, <strong>non unifamiliari</strong>.</p>



<p>L&#8217;intervento deve assicurare <strong>il miglioramento di almeno due classi energetiche</strong> da dimostrare con A.P.E. rilasciata da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.</p>



<h4 class="wp-block-heading">Come fruire delle detrazioni.</h4>



<p>La detrazione si applica nella misura del 110% per le spese sostenute dal 01/07/2020 al 31/12/2021 da ripartire in cinque quote annuali di pari importo (a partire dal modello Redditi/PF 2021).</p>



<p>Oltre all’aumento della percentuale di detraibilità, la novità più di rilievo è rappresentata (art. 121 D.L. 34/2020) dal doppio intervento di ripristino del meccanismo dello <strong>sconto in fattura</strong> (la detrazione in questo viene ceduta al 100% all&#8217;impresa esecutrice dei lavori con facoltà per questa di cederla), accanto alla possibilità di <strong>cessione del credito d’imposta (in questo caso del 110 %) agli istituti di credito e agli altri intermediari finanziari.</strong></p>
<p>The post <a href="https://www.giannipuccia.it/superbonus-del-110-a-quali-condizioni/">Superbonus del 110% a quali condizioni?</a> appeared first on <a href="https://www.giannipuccia.it">Gianni Puccia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.giannipuccia.it/superbonus-del-110-a-quali-condizioni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bonus di 600 Euro. I primi chiarimenti dell’INPS</title>
		<link>https://www.giannipuccia.it/bonus-di-600-euro-i-primi-chiarimenti-dellinps/</link>
					<comments>https://www.giannipuccia.it/bonus-di-600-euro-i-primi-chiarimenti-dellinps/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gianni Puccia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2020 11:03:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consulenza Fiscale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giannipuccia.it/?p=1141</guid>

					<description><![CDATA[<p>A soli pochi giorni dall’entrata in vigore del Dl “Cura Italia” 17.03.2020, n. 18, si è pronunciata l’INPS con Messaggio n. 1288 del 20.03.2020 fornendo le prime informazioni sulle indennità previste per particolari categorie di lavoratori autonomi, parasubordinati e subordinati. Premesso che reputo personalmente questa misura del tutto inutile, assistenzialista, e non di sostegno a [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.giannipuccia.it/bonus-di-600-euro-i-primi-chiarimenti-dellinps/">Bonus di 600 Euro. I primi chiarimenti dell’INPS</a> appeared first on <a href="https://www.giannipuccia.it">Gianni Puccia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A soli pochi giorni dall’entrata in vigore del Dl “Cura Italia” 17.03.2020, n. 18, si è pronunciata l’<strong>INPS con Messaggio n. 1288 del 20.03.2020</strong> fornendo le prime informazioni sulle indennità previste per particolari categorie di lavoratori autonomi, parasubordinati e subordinati.</p>
<p>Premesso che reputo personalmente questa misura del tutto inutile, assistenzialista, e non di sostegno a queste categorie, passo a spiegarvi (per quanto possibile e per quanto ancora sappiamo) in che cosa consiste, chi sono i beneficiari e come/quando (presumibilmente) si potrà richiedere.</p>
<h2>Che cosa è e in cosa consiste il &#8220;Bonus 600 euro&#8221;</h2>
<p>Gli <strong>artt. 27 -30 </strong>del Dl &#8220;Cura Italia&#8221; hanno previsto misure di sostegno in favore di professionisti, lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.), lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell&#8217;Ago, lavoratori stagionali del turismo, stabilimenti termali e del settore agricolo.<br />
Nello specifico, <strong>ai commi 1</strong> , le norma riconoscono  ai soggetti di cui sopra &#8220;&#8230;<strong>un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro</strong>&#8220;.</p>
<p>Tale forma di sostegno spetta a:</p>
<ul>
<li>liberi professionisti e co.co.co. iscritti alla gestione separata, con partiva attiva alla data del 23/02/2020 per i primi e rapporti attivi sempre a tale data per i secondi;</li>
<li>artigiani, commercianti, coltivatori diretti e mezzadri (gestioni speciali Ago). La norma dovrebbe abbracciare anche la platea dei soci di società di persone avendo richiamato la categoria dei lavoratori autonomi e non solo imprenditori e titolari di partita iva (?);</li>
<li>lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato il rapporto di lavoro nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2019 alla data del 17 marzo 2020 (spetterà all&#8217;INPS identificare i codici attività);</li>
<li>lavoratori agricoli tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;</li>
<li>lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo, che abbiano i seguenti requisiti, alternativi tra loro: a) almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo; b) che abbiano prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore a 50.000 euro; c) detti lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.</li>
</ul>
<h2>Come si richiede</h2>
<p>I soggetti ammessi dovranno quindi presentare domanda in via telematica all’INPS mediante i canali messi a disposizione sul sito www.inps.it.</p>
<p><strong>L’Istituto informa che la procedura sarà resa disponibile entro la fine del mese di marzo.</strong></p>
<p>Si segnala che per poter trasmettere la domanda occorre essere in possesso delle credenziali per l’accesso all’area riservata. Pertanto, al fine di poter trasmettere la domanda entro <strong>i termini (che verranno definiti nella circolare che ancora non c&#8217;è!</strong>) è necessario provvedere quanto prima all’ottenimento dei codici di accesso che possono essere di due tipi: PIN ordinario: non da diritto alla trasmissione delle domande ma ne sospende la decorrenza dei termini; PIN dispositivo, appositamente introdotto per l’inoltro delle domande e per la richiesta di benefici.</p>
<p>Quest’ultimo, che verrebbe immediatamente rilasciato presso le sedi INPS, in considerazione delle difficoltà dettate dalle misure restrittive introdotte per l’emergenza Covid-19, può anche essere ottenuto mediante conversione del PIN ordinario ottenuto tramite procedura online o call center.</p>
<p>https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspxsVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%201288%20del%2020-03-2020.htm</p>
<p>#restateacasa</p>
<p>#iorestoacasa</p>
<p>#covid19</p>
<p>The post <a href="https://www.giannipuccia.it/bonus-di-600-euro-i-primi-chiarimenti-dellinps/">Bonus di 600 Euro. I primi chiarimenti dell’INPS</a> appeared first on <a href="https://www.giannipuccia.it">Gianni Puccia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.giannipuccia.it/bonus-di-600-euro-i-primi-chiarimenti-dellinps/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Forfetari: le nuove regole del regime</title>
		<link>https://www.giannipuccia.it/forfetari-le-nuove-regole-del-regime/</link>
					<comments>https://www.giannipuccia.it/forfetari-le-nuove-regole-del-regime/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gianni Puccia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Dec 2019 18:28:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consulenza Fiscale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giannipuccia.it/?p=1125</guid>

					<description><![CDATA[<p>La&#160;legge di Bilancio 2020&#160;ha apportato alcune modifiche sostanziale all’unico regime contabile forfetario. E’ stato lasciato invariato il limite di 65.000 euro di compensi o ricavi previsto per l’accesso; resta, inoltre, irrilevante l’utilizzo di&#160;beni strumentali, non essendo stata reintrodotta la condizione (anch’essa in vigore fino al 2018) del mancato superamento del limite di 20.000 euro di [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.giannipuccia.it/forfetari-le-nuove-regole-del-regime/">Forfetari: le nuove regole del regime</a> appeared first on <a href="https://www.giannipuccia.it">Gianni Puccia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>La&nbsp;legge di Bilancio 2020&nbsp;ha apportato alcune
modifiche sostanziale all’unico regime contabile forfetario. </p>



<p>E’ stato lasciato
invariato il limite di 65.000 euro di compensi o ricavi previsto per l’accesso; resta, inoltre, irrilevante l’utilizzo di&nbsp;beni strumentali, non essendo stata reintrodotta la condizione
(anch’essa in vigore fino al 2018) del mancato superamento del limite di 20.000
euro di costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali
alla chiusura dell’esercizio.</p>



<p>Le novità
sostanziali riguardano: il limite di 20.0000 euro previsto per il sostenimento
di spese per dipendenti e collaboratori; l’esclusione dei soggetti che hanno percepito
nell’anno precedente redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti 30.000
euro.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>La condizione relativa all’utilizzo di personale</strong></h2>



<p>L’art.
88, comma 2, lettera b), del disegno di legge di Bilancio 2020 ha reintrodotto tra
le condizioni per l’accesso al regime forfetario quella collegata all’impiego
di dipendenti e collaboratori.</p>



<p>Nello
specifico, per&nbsp;accedere al regime
forfetario&nbsp;i soggetti interessati &#8211; oltre ad aver conseguito ricavi o
compensi non superiori a 65.000 euro &#8211; non devono aver sostenuto, nell’anno
precedente, spese complessivamente superiori a&nbsp;20.000 euro lordi&nbsp;per:</p>



<p>&#8211;&nbsp;lavoratori dipendenti e collaboratori&nbsp;di
cui all’art. 50, comma 1, lettere c) e c-<em>bis</em>), TUIR, </p>



<p>&#8211;&nbsp;associati in partecipazione&nbsp;di cui all’art. 53, comma
2, lettera c), il cui apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di
lavoro;</p>



<p>&#8211; il
lavoro prestato o l’opera svolta dall’imprenditore (???), dal coniuge, dai
figli, affidati o affiliati minori di età o permanentemente inabili al lavoro e
dagli ascendenti nonché dai familiari partecipanti all’impresa familiare di cui
all’art. 5, comma 4, TUIR. </p>



<h2 class="wp-block-heading">La causa di esclusione per dipendenti e pensionati</h2>



<p>Nell’art.
88, comma 2, lettera d), della legge di Bilancio 2020 è stato ora prevista l’esclusione
dal regime per gli imprenditori e i lavoratori autonomi che avessero percepito,
nell’anno precedente, redditi di lavoro dipendente e redditi ad essi assimilati,
di cui agli articoli 49 e 50 TUIR, eccedenti l’importo di 30.000 euro.</p>



<p>La
finalità perseguita è (opinabile!!!) quella di evitare che soggetti esercenti
attività di lavoro dipendente o assimilate nell’anno precedente a quello di
applicazione del regime forfetario, da cui abbiano ritratto livelli reddituali
piuttosto elevati, possano comunque beneficiare del regime in questione per le
attività d’impresa, arti o professioni esercitate. </p>



<p>Non
rilevano, ad esempio, gli&nbsp;utili&nbsp;attribuiti
agli associati in partecipazione che apportano solo lavoro di cui all’art. 53,
comma 2, lettera c), TUIR, i redditi di&nbsp;lavoro
autonomo occasionale&nbsp;di cui all’art. 67, comma 1, lettera l), e i redditi
percepiti a seguito della&nbsp;cessione di diritti
d’autore.</p>



<p><strong>È stata mantenuta la precisazione che “la
verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato” (si
intende nell’anno precedente).</strong></p>



<p>L’Agenzia
delle entrate ha chiarito, nella circolare del 4 aprile 2016, n. 10/E, che:</p>



<p>&#8211;
assumono in ogni caso rilevanza i redditi da pensione, in quanto rientranti tra
quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 49, comma 2, lettera a), TUIR;</p>



<p>&#8211; il
limite reddituale di 30.000 euro rileva, invece, nell’ipotesi in cui, nello
stesso anno, “il contribuente abbia cessato il rapporto di lavoro dipendente ma
ne abbia intrapreso uno nuovo, ancora in essere al 31 dicembre”.</p>
<p>The post <a href="https://www.giannipuccia.it/forfetari-le-nuove-regole-del-regime/">Forfetari: le nuove regole del regime</a> appeared first on <a href="https://www.giannipuccia.it">Gianni Puccia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.giannipuccia.it/forfetari-le-nuove-regole-del-regime/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corrispettivi telematici: le possibili alternative per i commercianti al minuto. E i forfettari?</title>
		<link>https://www.giannipuccia.it/corrispettivi-telematici-le-possibili-alternative-per-i-commercianti-al-minuto-e-i-forfettari/</link>
					<comments>https://www.giannipuccia.it/corrispettivi-telematici-le-possibili-alternative-per-i-commercianti-al-minuto-e-i-forfettari/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gianni Puccia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Nov 2019 14:31:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consulenza Fiscale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giannipuccia.it/?p=1120</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dal 1° gennaio 2020 tutti i soggetti, indipendentemente dal volume d&#8217;affari, che effettuano operazioni di commercio al minuto e attività assimilate ai sensi dell&#8217;art. 22 del DPR 633/72 dovranno memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente i corrispettivi all&#8217;Agenzia delle Entrate. Come si è arrivati ai corrispettivi telematici? Con l&#8217;obiettivo di recuperare gettito, il D.Lgs n. 127/2015 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.giannipuccia.it/corrispettivi-telematici-le-possibili-alternative-per-i-commercianti-al-minuto-e-i-forfettari/">Corrispettivi telematici: le possibili alternative per i commercianti al minuto. E i forfettari?</a> appeared first on <a href="https://www.giannipuccia.it">Gianni Puccia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Dal 1° gennaio 2020 tutti i soggetti, indipendentemente dal volume d&#8217;affari, che effettuano operazioni di commercio al minuto e attività assimilate ai sensi dell&#8217;art. 22 del DPR 633/72 dovranno memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente i corrispettivi all&#8217;Agenzia delle Entrate.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Come si è arrivati ai corrispettivi telematici? </h2>



<p>Con l&#8217;obiettivo di recuperare gettito, il D.Lgs n. 127/2015 e s.m.i. ha introdotto, dapprima, l&#8217;opzione, poi convertita in obbligo,  di &#8220;Trasmissione telematica delle operazioni IVA&#8221;.</p>



<p>In particolare, il decreto prevedeva la possibilità di optare per la trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici a fronte di una serie di &#8220;agevolazioni&#8221;  individuate in una riduzione di adempimenti di tipo amministrativo e contabile. </p>



<p>L&#8217;obbligo riguardava solo, a decorrere dal 01/01/2017, i corrispettivi dei soggetti passivi che effettuavano cessione di beni tramite distributori automatici.</p>



<p>Il <strong>DECRETO-LEGGE&nbsp;30 aprile 2019, n. 34&nbsp;</strong>ha trasformato, come detto, l&#8217;opzione in obbligo, gradualmente. </p>



<p>Ma pur sempre un obbligo.</p>



<p>Dapprima si è imposto, dal 01/07/2019, a tutti i commercianti che avessero superato al 31/12/2018 un volume d&#8217;affari di euro 400mila euro, per poi allargare l&#8217;obbligo a tutti dal 01/01/2020.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Come adeguarsi al nuovo obbligo</h2>



<p>Le strade percorribili sono tre:</p>



<ol><li>dotarsi di un registratore di ultima generazione tramite il quale trasmettere i corrispettivi giornalieri o adattare se possibile quello esistente;</li><li>installare l&#8217;app di certificazione dei corrispettivi. Tramite tale applicazione, il commerciante stamperà la ricevuta fornita dall&#8217;app consegnandola al cliente (tale app non è ancora stata resa disponibile da parte dell&#8217;Agenzia delle Entrate);</li><li>abbandonare, per le attività per le quali non sia troppo scomodo, i corrispettivi ed emettere fattura elettronica. Ad oggi, infatti, sembra proprio che cessi di esistere la ricevuta fiscale quale strumento di certificazione dei corrispettivi.</li></ol>



<h2 class="wp-block-heading">E per i contribuenti forfettari?</h2>



<p>La norma che impone la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi non fa distinzione tra regimi di contabilità. Pertanto, un contribuente forfettario che intenda utilizzare il registratore di cassa sarà obbligato alla trasmissione telematica dei corrispettivi; altrimenti, la soluzione è una: passare al sistema di fatturazione, che per loro rimane, a meno di novità dell&#8217;ultima ora, di tipo cartaceo.</p>



<p></p>
<p>The post <a href="https://www.giannipuccia.it/corrispettivi-telematici-le-possibili-alternative-per-i-commercianti-al-minuto-e-i-forfettari/">Corrispettivi telematici: le possibili alternative per i commercianti al minuto. E i forfettari?</a> appeared first on <a href="https://www.giannipuccia.it">Gianni Puccia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.giannipuccia.it/corrispettivi-telematici-le-possibili-alternative-per-i-commercianti-al-minuto-e-i-forfettari/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trust in Italia. Un utilizzo sempre maggiore</title>
		<link>https://www.giannipuccia.it/trust-in-italia-un-utilizzo-sempre-maggiore/</link>
					<comments>https://www.giannipuccia.it/trust-in-italia-un-utilizzo-sempre-maggiore/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gianni Puccia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Oct 2019 17:40:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consulenza Fiscale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giannipuccia.it/?p=1110</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cos&#8217;è il Trust Il trust è uno strumento giuridico di origine anglosassone ideato per proteggere beni o diritti destinati ad uno scopo o riservati a uno o più beneficiari. L’istituto pur non essendo disciplinato in modo specifico da alcuna norma di diritto interno&#160;è considerato come “legittimo”&#160;in virtù della ratifica da parte dell’Italia della&#160;Convenzione dell&#8217;Aja&#160;del 1 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.giannipuccia.it/trust-in-italia-un-utilizzo-sempre-maggiore/">Trust in Italia. Un utilizzo sempre maggiore</a> appeared first on <a href="https://www.giannipuccia.it">Gianni Puccia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h2 class="wp-block-heading"><strong>Cos&#8217;è il Trust</strong></h2>



<p>Il trust è uno strumento giuridico di origine anglosassone ideato per proteggere beni o diritti  destinati ad uno scopo o riservati a uno o più beneficiari.  L’istituto pur non essendo disciplinato in modo specifico da alcuna norma di diritto interno&nbsp;<strong>è considerato come “legittimo”</strong>&nbsp;in virtù della ratifica da parte dell’Italia della&nbsp;<strong>Convenzione dell&#8217;Aja&nbsp;</strong>del 1 luglio 1985, entrata in vigore il 1 gennaio 1992.&nbsp; </p>



<p>La struttura è piuttosto semplice. Abbiamo un disponente (<strong>settlor</strong>) che è colui/coloro che trasferisce la proprietà dei suoi beni (tutti o alcuni) ad un amministratore (<strong>trustee</strong>), il quale a sua volta gestisce tali beni con i diritti e i poteri di un proprietario nell&#8217;interesse di uno o più <strong>beneficiari</strong> o per la realizzazione dello scopo per cui è stato costituito il trust. Può essere, a seconda dei casi, prevista  la figura  del guardiano (<strong>protector</strong>)  al quale, possono essere attribuite quattro funzioni: i) l’esercizio di poteri dispositivi o gestionali (comunemente la revoca e nomina trustee); ii) esprimere il proprio placet sulle determinate decisioni assunte dal&nbsp;trustee; iii) Impartire direttive o istruzioni al&nbsp;trustee&nbsp;per compimento specifici atti iv) funzione di controllo sull’operato del trustee.</p>



<h2 class="wp-block-heading">A cosa serve</h2>



<p>La&nbsp;<strong>peculiarità dell’istituto&nbsp;</strong>risiede nello sdoppiamento del concetto di proprietà, tipico dei Paesi di&nbsp;common law: la proprietà legale del&nbsp;trust, attribuita al&nbsp;trustee, ne rende quest’ultimo unico titolare dei relativi diritti (seppure nell’interesse dei beneficiari o per il perseguimento dello scopo definito), nonostante i beni restino segregati nel patrimonio del&nbsp;trust e diventino estranei, quindi, al patrimonio sia del disponente che a quello personale del trustee.&nbsp;<br>A differenza di un fiduciario, un&nbsp;<strong>Trustee diventa effettivo proprietario&nbsp;</strong>dei beni a lui affidati di cui ha il potere di amministrare, gestire e disporre, con la diligenza del buon padre di famiglia, secondo le istruzioni che gli ha dato il Disponente e secondo la legge che regola il Trust; ha inoltre l’obbligo di render conto al Disponente, al beneficiario e/o al “Guardiano” (Protector o Enforcer), laddove previsto, del suo operato. I beni intestati al Trustee non entrano a far parte del suo patrimonio personale e sono insensibili alle vicende personali, familiari, successorie e fiscali sia del Disponente che del Trustee.&nbsp;&nbsp;</p>



<p>Usualmente il trust viene istituito a<strong>&nbsp;protezione di beni immobili</strong>; si realizza così una &nbsp; vera e propria “protezione” patrimoniale in quanto i beni diventano impignorabili per il sorgere di un vincolo su di essi di <strong>&#8220;separazione&#8221;</strong> e <strong>&#8220;destinazione</strong>&#8220;. Proprio per tali motivi il trust viene spesso impiegato per separare e proteggere il patrimonio personale da quello aziendale o per tutelare tutti quei soggetti il cui patrimonio può essere compromesso da attività professionali rischiose (medici, avvocati, funzionari, ecc.) o, semplicemente, da comportamenti personali avventati (gioco d&#8217;azzardo, uso di droghe e alcool, ecc.).&nbsp;</p>



<h2 class="wp-block-heading">Differenze con il fondo patrimoniale</h2>



<p>Tralasciando le analogie tra i due diversi tipi di negozio, a mio parere trascurabili, intendo focalizzare l&#8217;attenzione sulle differenze, in quanto, sempre a mio parere, costituirebbero i veri<strong> punti di forza</strong> (salvo l&#8217;ultimo punto) del trust rispetto al fondo qualora l&#8217;obbiettivo che si intende perseguire è la tutela patrimoniale.</p>



<ol><li> <strong>Limite soggettivo</strong>: il fondo patrimoniale presuppone una famiglia legittima fondata sul matrimonio, tant’è che, pur essendo possibile costituirlo prima della celebrazione delle nozze, la sua efficacia è subordinata a tale evento;  Il trust può essere istituito da qualunque soggetto per soddisfare i bisogni sia di <strong>famiglie non fondate sul matrimonio</strong> sia per raggiungere scopi programmatici più disparati;</li><li><strong>Limite oggettivo</strong>:  nel fondo possono essere destinati soli beni per i quali è possibile dare <strong>pubblicità nei pubblici registri</strong> al vincolo di destinazione cui sono sottoposti;  nel “fondo in trust” si possono ricomprendere <strong>qualunque posizione giuridica</strong> inerente un qualsiasi bene (denaro, beni mobili, quote sociali non azionarie, altri strumenti finanziari);</li><li><strong>Durata</strong>: il fondo patrimoniale dura quanto il matrimonio (fatta salva la ultrattività in presenza di figli minori), mentre nel  trust il termine finale di durata è fissato dal o dai disponenti in assoluta autonomia e vede come unico limite quello previsto dalla legge richiamata nell’atto istitutivo;</li><li><strong>Protezione patrimoniale</strong>:  la protezione patrimoniale data dal fondo è limitata. Se è vero che i beni conferiti nel fondo <strong>non possono essere oggetto di atti di esecuzione forzata </strong>per debiti che non siano relativi ai <strong>bisogni della famiglia</strong>, è altrettanto vero che è necessario dimostrare – e l’onere della prova grava sui coniugi – che il <strong>creditore fosse a conoscenza </strong>del fatto che tali debiti erano stati contratti per esigenze diverse da quelle familiari.  La protezione del trust grazie, all’effetto segregativo, è invece <strong>totale </strong>giacché, non solo i creditori del disponente non possono agire contro i beni del trust (salvo in caso di buon esito della <strong>azione revocatoria </strong>dell’atto con cui il disponente ha dotato il fondo in trust, se ne sussistano i presupposti), ma <strong>neppure i creditori del trustee </strong>possono in alcun modo rivalersi per debiti di costui sui beni del fondo perché quei beni <strong>non si confondono con il suo patrimonio</strong>. Infine, neanche i creditori dei beneficiari potranno agire sui beni o sui redditi se il trust è discrezionale.</li><li><strong>Costi di costituzione</strong>: i vantaggi indicati nei punti precedenti si pagano. Questo fa si che il trust abbia dei costi di costituzione non indifferenti che potrebbero spaventare. Tutto dipende ovviamente dall&#8217;obiettivo per cui si stipula un negozio e dalle necessità di tutela che si ricercano.</li></ol>



<p></p>
<p>The post <a href="https://www.giannipuccia.it/trust-in-italia-un-utilizzo-sempre-maggiore/">Trust in Italia. Un utilizzo sempre maggiore</a> appeared first on <a href="https://www.giannipuccia.it">Gianni Puccia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.giannipuccia.it/trust-in-italia-un-utilizzo-sempre-maggiore/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Resto al Sud: incentivi per professionisti e under 46</title>
		<link>https://www.giannipuccia.it/resto-al-sud-incentivi-per-professionisti-e-under-46/</link>
					<comments>https://www.giannipuccia.it/resto-al-sud-incentivi-per-professionisti-e-under-46/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gianni Puccia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Oct 2019 17:45:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consulenza Fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza agevolata - incentivi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giannipuccia.it/?p=1068</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le agevolazioni sono rivolte agli under 46 residenti o che trasferiscano la residenza nelle regioni del mezzogiorno e, dal 21/10/2019, le regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici dopo la comunicazione di esito positivo della domanda e non siano già titolari di altra attività di impresa in esercizio. Nel caso di attività [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.giannipuccia.it/resto-al-sud-incentivi-per-professionisti-e-under-46/">Resto al Sud: incentivi per professionisti e under 46</a> appeared first on <a href="https://www.giannipuccia.it">Gianni Puccia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Le agevolazioni sono rivolte agli under 46 residenti o che trasferiscano la residenza nelle regioni del mezzogiorno e, dal 21/10/2019,  le regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici dopo la comunicazione di esito positivo della domanda e non siano già titolari di altra attività di impresa in esercizio. Nel caso di attività libero-professionali, non dovranno essere titolari di partita IVA per lo svolgimento di un’attività analoga a quella proposta nei 12 mesi antecedenti alla presentazione della domanda.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Chi riguarda e in che cosa consiste?</h3>



<p>Resto al Sud finanzia iniziative imprenditoriali riguardanti le seguenti attività:  </p>



<ul><li><strong>trasformazione </strong>dei prodotti agricoli, pesca e acquacoltura;</li><li>fornitura di&nbsp;<strong>servizi alle imprese</strong>&nbsp;e alle persone;</li><li>servizi al&nbsp;<strong>turismo</strong>;</li><li> produzione di beni nei settori&nbsp;<strong>industria</strong>,&nbsp;<strong>artigianato</strong>,  </li></ul>



<p>Restano escluse dal finanziamento solo le attività agricole e il commercio, ad eccezione della vendita dei beni prodotti nell&#8217;attività di impresa. L’intervento finanziario copre fino al&nbsp;<strong>100%</strong>&nbsp;delle&nbsp;<strong>spese ammissibili</strong>&nbsp;(con un massimo di 50.000 euro per ogni soggetto beneficiario, elevabile a 200.000 euro nel caso di società) ed è costituito da un&nbsp;<strong>contributo a fondo perduto&nbsp;</strong>pari al&nbsp;<strong>35%</strong>&nbsp;dell’investimento complessivo e da un&nbsp;<strong>finanziamento bancario</strong>&nbsp;pari al&nbsp;<strong>65%</strong>&nbsp;della spesa (garantito dal Fondo di garanzia per le PMI), da rimborsare entro 8 anni (di cui i primi 2 anni di pre-ammortamento) dalla data di concessione. Gli interessi del finanziamento saranno interamente coperti da un contributo in conto interessi. </p>



<p>Sul sito <strong><a href="https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/resto-al-sud/faq">invitalia.it</a></strong> è presente, nella sezione FAQ, l&#8217;elencazione delle spese non coperte dall&#8217;agevolazione:</p>



<ul><li>beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria, del leasing e del leaseback;</li><li>beni di proprietà di uno o più soci del beneficiario e, nel caso di soci persone fisiche, anche dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado;</li><li>investimenti di mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature;</li><li>il cosiddetto “contratto chiavi in mano”;</li><li>commesse interne;</li><li>macchinari, impianti e attrezzature usati;</li><li>spese notarili, imposte, tasse;</li><li>acquisto di automezzi, tranne quelli strettamente necessari al ciclo di produzione o destinati al trasporto in conservazione condizionata dei prodotti;</li><li>acquisto di beni di importo unitario inferiore a 500 euro, ad eccezione delle spese afferenti al capitale circolante (per dettagli vedi FAQ successiva);</li><li>progettazione, consulenze ed erogazione delle retribuzioni ai dipendenti delle imprese individuali e delle società, nonché agli organi di gestione e di controllo delle società stesse;</li><li>scorte, tasse e imposte (l’IVA realmente e definitivamente sostenuta dal soggetto beneficiario è una spesa ammissibile solo se non è da egli stesso recuperabile).</li></ul>



<p></p>



<h3 class="wp-block-heading">Le novità del nuovo Decreto Sisma</h3>



<p>Il nuovo decreto Sisma, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 21 ottobre 2019, estende la misura Resto al Sud anche nei territori dei comuni delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici. </p>



<p>Viene inoltre prevista una&nbsp;<strong>nuova procedura</strong>&nbsp;accelerata per la ricostruzione degli immobili (ZONA SISMA). In particolare, viene previsto che qualora gli&nbsp;<strong>interventi di riparazione</strong>,&nbsp;<strong>ripristino</strong>&nbsp;e ricostruzione degli immobili privati rientrino nei limiti di importo definiti con i provvedimenti del Commissario straordinario per la ricostruzione, gli Uffici speciali per la ricostruzione, in deroga alla disciplina prevista dall’articolo 12 del D.L. n. 189/2016, adotteranno il provvedimento di concessione del contributo sulla base del progetto e della documentazione allegata alla&nbsp;<strong>domanda presentata</strong>&nbsp;dal&nbsp;<strong>professionista</strong>, che ne certifica la completezza e la regolarità amministrativa e tecnica, compresa la conformità edilizia e urbanistica, nonché sulla base dell’importo del contributo concedibile determinato dallo stesso professionista nei limiti del costo ammissibile.  </p>



<p></p>



<p></p>
<p>The post <a href="https://www.giannipuccia.it/resto-al-sud-incentivi-per-professionisti-e-under-46/">Resto al Sud: incentivi per professionisti e under 46</a> appeared first on <a href="https://www.giannipuccia.it">Gianni Puccia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.giannipuccia.it/resto-al-sud-incentivi-per-professionisti-e-under-46/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
