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	<title>Finanza agevolata - incentivi Archives - Gianni Puccia</title>
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	<description>Commercialista e Revisore Legale</description>
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	<title>Finanza agevolata - incentivi Archives - Gianni Puccia</title>
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		<title>Superbonus del 110% a quali condizioni?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Gianni Puccia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2020 16:51:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consulenza Fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza agevolata - incentivi]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L&#8217;articolo 119 del D.L. 34/2020 ha previsto un superbonus del 110% per gli interventi di efficentamento energetico, elevandone la soglia dal 65% ma prevedendo delle restrizioni a) in ordine alla tipologia di interventi superagevolabili, b) alla tipologia delle unità immobiliari e c) alla natura del percettore. Ovviamente tutto ciò che non rientra nell&#8217;ambito applicativo della [&#8230;]</p>
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<p class="has-text-align-left">L&#8217;articolo 119 del D.L. 34/2020 ha previsto un <strong>superbonus del 110%</strong> per gli interventi di efficentamento energetico, elevandone la soglia dal 65% ma prevedendo delle restrizioni a) in ordine alla tipologia di interventi superagevolabili, b) alla tipologia delle unità immobiliari e c) alla natura del percettore.</p>



<p>Ovviamente tutto ciò che non rientra nell&#8217;ambito applicativo della nuova norma, continua a beneficiare delle &#8220;vecchie&#8221; detrazioni al 65 o al 50 per cento a seconda dei casi.</p>



<p>A mio parere, l&#8217;intervento in questione potrebbe favorire la ripresa per le imprese comparto edile (già peraltro molto avvantaggiato dagli ultimi bonus casa) e di tutto il circuito commerciale e di piccoli artigiani che attorno ad esso ruotano, a condizione che tale bonus sia convertito il liquidità immediata dagli intermediari finanziari.</p>



<h4 class="wp-block-heading">Oggetto dell&#8217;agevolazione</h4>



<p>La detrazione del 110% spetta per i seguenti interventi:</p>



<ol><li>isolamento termico delle <strong>superfici opache verticali (cappotto) e orizzontali</strong> (pavimentazioni) con una incidenza superiore del 25% della superficie complessiva lorda dell&#8217;edificio;</li><li>sostituzione di <strong>impianti di climatizzazione invernale</strong> in parti comuni di edifici esistenti con impianti centralizzati peri il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A;</li><li>sostituzione di <strong>impianti di climatizzazione invernale</strong> in edifici unifamiliari  con impianti centralizzati peri il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi impianti geotermici, ibridi, anche abbinati all&#8217;installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo;</li><li><strong>lavori antisismici</strong>;</li><li>installazione di <strong>colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici</strong>.</li></ol>



<p class="has-text-align-left">Questi interventi (dal 1 al 4) si definiscono &#8220;<strong>trainanti</strong>&#8221; in quanto abbinando <strong>congiuntamente </strong>ad uno di essi un lavoro &#8220;classico&#8221; di riqualificazione energetica (sostituzione di finestre e infissi, impianti fotovoltaici ecc. di cui all&#8217;art. 14 D.L. 63 del 2013), il secondo intervento beneficerà della maggiore detrazione dell&#8217;intervento principale (trainante).</p>



<p>Quindi attenzione. Non solo fotovoltaico. Non solo rifacimento del tetto. Ma deve sempre trattarsi di lavori in aggiunta al trainante.</p>



<h4 class="wp-block-heading">A chi spetta e per quali immobili</h4>



<p>Il nuovo superbonus spetta a tutti i soggetti persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, per le spese rimaste a carico per ogni tipologia di immobile abitativo <strong>principale</strong>.</p>



<p>Il D.L. prevede la possibilità di beneficiare delle detrazioni anche per interventi effettuati su seconde abitazioni, a condizione che si tratti di <strong>unità abitative in condominio</strong> o di <strong>abitazioni</strong>, anche in ville, <strong>non unifamiliari</strong>.</p>



<p>L&#8217;intervento deve assicurare <strong>il miglioramento di almeno due classi energetiche</strong> da dimostrare con A.P.E. rilasciata da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.</p>



<h4 class="wp-block-heading">Come fruire delle detrazioni.</h4>



<p>La detrazione si applica nella misura del 110% per le spese sostenute dal 01/07/2020 al 31/12/2021 da ripartire in cinque quote annuali di pari importo (a partire dal modello Redditi/PF 2021).</p>



<p>Oltre all’aumento della percentuale di detraibilità, la novità più di rilievo è rappresentata (art. 121 D.L. 34/2020) dal doppio intervento di ripristino del meccanismo dello <strong>sconto in fattura</strong> (la detrazione in questo viene ceduta al 100% all&#8217;impresa esecutrice dei lavori con facoltà per questa di cederla), accanto alla possibilità di <strong>cessione del credito d’imposta (in questo caso del 110 %) agli istituti di credito e agli altri intermediari finanziari.</strong></p>
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		<title>Resto al Sud: incentivi per professionisti e under 46</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Gianni Puccia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Oct 2019 17:45:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consulenza Fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza agevolata - incentivi]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Le agevolazioni sono rivolte agli under 46 residenti o che trasferiscano la residenza nelle regioni del mezzogiorno e, dal 21/10/2019, le regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici dopo la comunicazione di esito positivo della domanda e non siano già titolari di altra attività di impresa in esercizio. Nel caso di attività [&#8230;]</p>
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<p>Le agevolazioni sono rivolte agli under 46 residenti o che trasferiscano la residenza nelle regioni del mezzogiorno e, dal 21/10/2019,  le regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici dopo la comunicazione di esito positivo della domanda e non siano già titolari di altra attività di impresa in esercizio. Nel caso di attività libero-professionali, non dovranno essere titolari di partita IVA per lo svolgimento di un’attività analoga a quella proposta nei 12 mesi antecedenti alla presentazione della domanda.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Chi riguarda e in che cosa consiste?</h3>



<p>Resto al Sud finanzia iniziative imprenditoriali riguardanti le seguenti attività:  </p>



<ul><li><strong>trasformazione </strong>dei prodotti agricoli, pesca e acquacoltura;</li><li>fornitura di&nbsp;<strong>servizi alle imprese</strong>&nbsp;e alle persone;</li><li>servizi al&nbsp;<strong>turismo</strong>;</li><li> produzione di beni nei settori&nbsp;<strong>industria</strong>,&nbsp;<strong>artigianato</strong>,  </li></ul>



<p>Restano escluse dal finanziamento solo le attività agricole e il commercio, ad eccezione della vendita dei beni prodotti nell&#8217;attività di impresa. L’intervento finanziario copre fino al&nbsp;<strong>100%</strong>&nbsp;delle&nbsp;<strong>spese ammissibili</strong>&nbsp;(con un massimo di 50.000 euro per ogni soggetto beneficiario, elevabile a 200.000 euro nel caso di società) ed è costituito da un&nbsp;<strong>contributo a fondo perduto&nbsp;</strong>pari al&nbsp;<strong>35%</strong>&nbsp;dell’investimento complessivo e da un&nbsp;<strong>finanziamento bancario</strong>&nbsp;pari al&nbsp;<strong>65%</strong>&nbsp;della spesa (garantito dal Fondo di garanzia per le PMI), da rimborsare entro 8 anni (di cui i primi 2 anni di pre-ammortamento) dalla data di concessione. Gli interessi del finanziamento saranno interamente coperti da un contributo in conto interessi. </p>



<p>Sul sito <strong><a href="https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/resto-al-sud/faq">invitalia.it</a></strong> è presente, nella sezione FAQ, l&#8217;elencazione delle spese non coperte dall&#8217;agevolazione:</p>



<ul><li>beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria, del leasing e del leaseback;</li><li>beni di proprietà di uno o più soci del beneficiario e, nel caso di soci persone fisiche, anche dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado;</li><li>investimenti di mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature;</li><li>il cosiddetto “contratto chiavi in mano”;</li><li>commesse interne;</li><li>macchinari, impianti e attrezzature usati;</li><li>spese notarili, imposte, tasse;</li><li>acquisto di automezzi, tranne quelli strettamente necessari al ciclo di produzione o destinati al trasporto in conservazione condizionata dei prodotti;</li><li>acquisto di beni di importo unitario inferiore a 500 euro, ad eccezione delle spese afferenti al capitale circolante (per dettagli vedi FAQ successiva);</li><li>progettazione, consulenze ed erogazione delle retribuzioni ai dipendenti delle imprese individuali e delle società, nonché agli organi di gestione e di controllo delle società stesse;</li><li>scorte, tasse e imposte (l’IVA realmente e definitivamente sostenuta dal soggetto beneficiario è una spesa ammissibile solo se non è da egli stesso recuperabile).</li></ul>



<p></p>



<h3 class="wp-block-heading">Le novità del nuovo Decreto Sisma</h3>



<p>Il nuovo decreto Sisma, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 21 ottobre 2019, estende la misura Resto al Sud anche nei territori dei comuni delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici. </p>



<p>Viene inoltre prevista una&nbsp;<strong>nuova procedura</strong>&nbsp;accelerata per la ricostruzione degli immobili (ZONA SISMA). In particolare, viene previsto che qualora gli&nbsp;<strong>interventi di riparazione</strong>,&nbsp;<strong>ripristino</strong>&nbsp;e ricostruzione degli immobili privati rientrino nei limiti di importo definiti con i provvedimenti del Commissario straordinario per la ricostruzione, gli Uffici speciali per la ricostruzione, in deroga alla disciplina prevista dall’articolo 12 del D.L. n. 189/2016, adotteranno il provvedimento di concessione del contributo sulla base del progetto e della documentazione allegata alla&nbsp;<strong>domanda presentata</strong>&nbsp;dal&nbsp;<strong>professionista</strong>, che ne certifica la completezza e la regolarità amministrativa e tecnica, compresa la conformità edilizia e urbanistica, nonché sulla base dell’importo del contributo concedibile determinato dallo stesso professionista nei limiti del costo ammissibile.  </p>



<p></p>



<p></p>
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