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	<title>Crediti di imposta Archives - Gianni Puccia</title>
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	<description>Commercialista e Revisore Legale</description>
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	<title>Crediti di imposta Archives - Gianni Puccia</title>
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		<title>Ecobonus e Sismabonus: la scelta tra sconto in fattura e cessione del credito (e la fruizione diretta)</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Gianni Puccia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Sep 2019 09:40:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crediti di imposta]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) ha introdotto la possibilità di optare per i soggetti beneficiari delle detrazioni spettanti per gli interventi di efficienza energetica&#160;(di cui all’articolo 14 del D.L. n. 63/2013) e di&#160;riduzione&#160;del&#160;rischio sismico (di cui all’articolo 16 del D.L. n. 63/2013), in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) ha introdotto la possibilità di optare per i soggetti beneficiari delle detrazioni spettanti per gli <strong>interventi di efficienza energetica</strong>&nbsp;(di cui all’articolo 14 del D.L. n. 63/2013) e di&nbsp;<strong>riduzione</strong>&nbsp;del&nbsp;<strong>rischio sismico</strong> (di cui all’articolo 16 del D.L. n. 63/2013), in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi.</p>
<p>A sua volta, il fornitore ha&nbsp;<strong>due alternative</strong>: o recuperare il relativo importo sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione (tramite modello F24) in<strong> 5</strong> (CINQUE!!!) quote annuali di pari importo, o cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi (è esclusa la possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi).</p>
<h2><strong>Quando è possibile cedere ?</strong></h2>
<p>L&#8217;opzione per il contributo sotto forma di sconto è esercitabile per tutti gli interventi.</p>
<p>Qualora il contribuente decida di non optare per lo sconto in fattura (a mio parere troverà molto restii i fornitori a &#8220;offrire&#8221; uno sconto del 50% da recuperare in 5 anni), le strade che potrà seguire sono due: l&#8217;utilizzo diretto della detrazione, o la cessione del suo credito.</p>
<p>Nella cessione del credito, il bonus, oltre che al fornitore che ha realizzato l’intervento, può essere trasferito anche ad “altri soggetti privati” e se il beneficiario della detrazione è un contribuente “incapiente” (che ricade nella no tax area) agli istituti di credito e agli intermediari finanziari.</p>
<p>In merito alla cessione, si segnalano regole diverse.&nbsp;</p>
<p>Infatti mentre per l’<strong>ecobonus</strong>, è possibile optare per la cessione del credito per tutti gli interventi di efficienza energetica (sia riguardanti le parti comuni condominiali sia effettuati sulle singole unità immobiliari), la cessione del&nbsp;<strong>sismabonus</strong>, invece, è consentita solo per gli interventi relativi all&#8217;adozione di misure antisismiche e all&#8217;esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica effettuate sulle parti comuni di edifici condominiali ubicati in zone sismiche 1, 2 e 3, dalle quali derivi una diminuzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una o due classi di rischio inferiori (queste si ricorda che&nbsp; danno diritto ad una detrazione, rispettivamente, del 75% e dell’85% delle spese sostenute).</p>
<h2><strong>Conviene? A chi?</strong></h2>
<p>A parere mio, la domanda va affrontata ponendosi nella duplice veste di consumatore e di fornitore. E per questo la risposta non può che essere SI per il consumatore, NO per il fornitore.</p>
<p>L&#8217;attuale situazione economica, il tessuto produttivo del nostro paese e del meridione in particolare, &#8220;tempestato&#8221; di micro imprese, rendono a mio parere impossibile per una piccola azienda sostenere uno sconto del 50% in fattura.&nbsp;</p>
<p>E poi mi chiedo, perché il recupero in 5 anni? Perché l&#8217;impresa che applica uno sconto immediato in fattura deve poterlo recuperare in 5 anni?&nbsp;</p>
<p>Si parla tanto di sostegno alle imprese, ma io in questo provvedimento ci vedo, più che un sostegno, un anticipo. Si un anticipo. Nel senso che gli si spiana la strada poi gli si offre semplicemente la possibilità di anticipare i tempi di una crisi, di un fallimento, di una procedura minore che sia.</p>
<p>E quindi, che crisi sia.&nbsp;</p>
<p>Con il benestare del nuovo Codice della Crisi.</p>


<p></p>
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		<title>Bonus pubblicità 2019</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Gianni Puccia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Sep 2019 09:36:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crediti di imposta]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>E&#8217; stata riaperta dal decreto Sport e Cultura dal 1 al 31 ottobre 2019 la finestra per prenotare l&#8217;agevolazione &#8220;Bonus Pubblicità&#8221;. In particolare, il Bonus torna in una veste parzialmente rinnovata. Il beneficio è concesso nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati rispetto all&#8217;esercizio precedente. Cosa è e quali sono le [&#8230;]</p>
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<p>E&#8217; stata riaperta dal decreto Sport e Cultura dal 1 al 31 ottobre 2019 la finestra per prenotare l&#8217;agevolazione<strong> &#8220;Bonus Pubblicità&#8221;</strong>. In particolare, il <strong>Bonus </strong> torna in una veste parzialmente rinnovata. Il beneficio è concesso nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati rispetto all&#8217;esercizio precedente.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Cosa è e quali sono le condizioni per accedere?</h3>



<p>Il bonus pubblicità è un credito di imposta riconosciuto ad imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali per investimenti pubblicitari effettuati in misura incrementale rispetto all&#8217;importo degli analoghi investimenti realizzati sugli stessi mezzi di informazione nell&#8217;anno precedente.</p>



<p>In particolare, il credito è riconosciuto in relazione agli investimenti pubblicitari effettuati:</p>



<p> &#8211; nell’ambito della programmazione di&nbsp;<strong>emittenti televisive e radiofoniche locali</strong>, analogiche o digitali, iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione di cui all’articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5) della l. n. 249/1997;</p>



<p>&#8211; su&nbsp;<strong>giornali quotidiani e periodici</strong>, pubblicati in edizione cartacea o editi in&nbsp;<strong>formato digitale</strong>&nbsp;con le caratteristiche indicate all&#8217;articolo 7, commi 1 e 4, del D.Lgs. n. 70/2017, iscritti presso il competente Tribunale, ovvero presso il menzionato Registro degli operatori di comunicazione, e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile.</p>



<p>Per beneficiare dell’agevolazione è necessario che l’ammontare complessivo degli&nbsp;<strong>investimenti pubblicitari</strong>&nbsp;realizzati&nbsp;<strong>superi almeno</strong>&nbsp;dell’<strong>1%&nbsp;</strong>l’importo degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi d’informazione nell’anno precedente. </p>



<h3 class="wp-block-heading">Come e entro quando si presenta la comunicazione?</h3>



<p>Le comunicazioni devono essere presentate,&nbsp;<strong>esclusivamente in via telematica</strong>, al Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, con le seguenti modalità:</p>



<p>&#8211; direttamente, da parte dei&nbsp;<strong>soggetti abilitati</strong>&nbsp;ai servizi telematici dell’<strong>Agenzia delle Entrate</strong>;</p>



<p>&#8211; tramite una&nbsp;<strong>società del gruppo</strong>, se il richiedente fa parte di un gruppo societario. Si considerano appartenenti al gruppo l’ente o la società controllante e le società controllate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall’ente o società controllante, o tramite altra società controllata, per una percentuale superiore al 50% del capitale (articolo 3, comma 2-bis, del D.P.R. n. 322/1988);- tramite gli&nbsp;<strong>intermediari abilitati</strong>&nbsp;indicati nell’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998 (professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri soggetti).</p>



<p>La procedura è accessibile nell’area autenticata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate nella sezione “Servizi per” alla voce “comunicare”, a cui si può accedere mediante l’identità SPID oppure mediante le credenziali Entratel o Fisconline, rilasciate dall’Agenzia delle Entrate, oppure mediante la Carta Nazionale dei Servizi. </p>



<p>Per gli investimenti effettuati o da effettuare nell&#8217;anno 2019, la finestra per inviare la comunicazione per l&#8217;accesso al credito sarà aperta dal 1 al 31 ottobre 2019, mentre dal 1 al 31 gennaio 2020 deve essere trasmessa la dichiarazione sostitutiva per dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione sono stati effettivamente realizzati nell&#8217;anno agevolato. </p>



<p></p>
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